Statuto

Articolo 1) – E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO CAMPANILI”

Articolo 2) – L’Associazione ha sede in Largo Giovanni XXIII, n°4, e potrà istituire sedi secondarie e distaccate in Italia e all’estero.

Articolo 3) – La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4) – L’Associazione è aconfessionale e apartitica e tutela la completa libertà di coscienza, di pensiero e di opinione politica dei soci.
Essa ha lo scopo di promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali, iniziative di assistenza e beneficenza in qualsiasi campo dove è richiesta l’umana solidarietà.

L’Associazione non ha fini di lucro, ed ha per finalità:
la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico, culturale e ambientale, in particolare, con specifico riguardo al settore monumentale, museale, archeologico, librario ed archivistico; l’assistenza al pubblico anche giovanile, sia per necessità di elevazione culturale che di studio e ricerca; la formazione didattica anche degli studenti; la diffusione della cultura e della sensibilità all’uso corretto dei Beni Culturali e Ambientali presso ambiti sociali e territoriali sempre più vasti, gestendo direttamente o indirettamente anche servizi di funzionamento, accoglienza e informazione adeguati agli scopi dell’Associazione;
l’incremento degli scambi culturali all’interno dell’Unione Europea ed a livello internazionale; […]
la tutela, la custodia, il recupero, […] anche di Beni Culturali, mediante l’applicazione di qualsiasi nuova tecnologia che si possa presentare utile allo scopo; […]
Essa potrà svolgere tutte le attività che riterrà utili, potrà consorziarsi, stipulare convenzioni o prestare servizi con o per Enti Pubblici o privati, godere di sponsorizzazioni, svolgere attività di pubblicazione con mezzi editoriali, audiovisivi o informatici. […]

Articolo 25) – In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 26) – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia, o di altre che venissero in seguito emanate.